Lettera CNR 29 giugno 2020. Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza
Roma, 29 giugno 2020
Al prof. Massimo Inguscio
Presidente del CNR
Ai Consiglieri di Amministrazione
e p.c. al dott. Giambattista Brignone
Direttore Generale
ai Direttori di Istituti e Dipartimento del CNR
ai Ricercatori e Tecnologi del CNR
Oggetto: Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza
Egr. Presidente, Egr. Consiglieri di Amministrazione,
la scrivente O.S. a seguito dell’Informativa Sindacale del 26 giugno scorso riguardante l’imminente approvazione del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF), chiede un incontro urgente per discutere e ricevere delucidazioni in merito alla bozza del nuovo RAFC. Nel contempo, nelle more dello svolgimento del suddetto incontro, la scrivente O.S. chiede di sospendere l’iter di approvazione in CdA del RACF.
Pur rilevando che le modifiche introdotte sembrerebbero essere conseguenza di richieste formulate da parte del Ministero vigilante, non poche perplessità e preoccupazioni sono emerse in merito ad alcune modifiche che si intende apportare al vigente RACF, in particolare quelle contenute nel comma 12 dell’art. 21 (“A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono vietati gli storni e le variazioni nella gestione dei residui”), nel comma 1 dell’art. 28 (“Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto nel corso dell’esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione”), nonché nel comma 4 (“Qualora le somme impegnate siano destinate all’esecuzione di progetti di ricerca pluriennali, laddove gli impegni assunti siano superiori rispetti alle effettive necessità progettuali, è fatta salva la possibilità di procedere con disimpegni al fine di liberare le relative somme e destinarle ad altri progetti di ricerca”) e comma 5 (“Il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità di esercizio della possibilità di cui al comma precedente anche al fine di garantire la complessiva salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Ente”) del predetto art. 28.
Infatti, le suddette modifiche fanno prefigurare la possibilità che l’Amministrazione Centrale effettui diffusi prelievi centralizzati sui residui dei finanziamenti da parte di terzi di progetti di ricerca, anche con riferimento alle somme non impegnate annualmente nei progetti di ricerca pluriennali.
Appare necessario sottolineare che, in mancanza di una quota del FOE destinata alle attività di ricerca, i residui dei finanziamenti da parte di terzi dei progetti di ricerca devono rimanere nella totale disponibilità dei gruppi di ricerca, dato che essi costituiscono l’unica fonte economica indispensabile per tutte le attività di partecipazione pubblica, disseminazione e comunicazione a cittadini e stakeholder dei risultati ottenuti (che hanno maggiore possibilità di impatto se organizzate alla fine del progetto), per la partecipazione a nuovi bandi competitivi (per finanziare riunioni preparatorie o studi di fattibilità, per l’aggiornamento di laboratori e strumentazione,…), per svolgere le attività di ricerca di progetti approvati (sia nella fase iniziale del progetto, in attesa che arrivi la prima trance di finanziamento, sia nel corso del progetto, in attesa del completamento del finanziamento), nonché per lo svolgimento di quelle attività di ricerca curiosity driven necessarie per mantenere competitivo l’Ente a lungo termine.
Va infine sottolineato che l’insufficiente finanziamento ordinario che l’Ente, da alcuni decenni, riceve dal MUR sotto forma dei FOE non può in alcun modo essere compensato da diffusi e indiscriminati prelievi sui residui dei finanziamenti delle attività di ricerca che il nuovo RACF sembra prefigurare “al fine di garantire la complessiva salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Ente”. È indispensabile, invece, che i massimi vertici dell’Ente si adoperino attivamente presso il Ministero affinché la quota FOE spettante al CNR sia tale da garantire non solo gli auspicati “equilibri di bilancio”, ma anche un seppur minimo finanziamento delle attività di ricerca ritenute dall’Ente di priorità per il Paese.
La scrivente O.S., fiduciosa di un positivo e rapido accoglimento delle sue richieste, invia distinti saluti.
Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR